Denuncia di nascita

Last update 31 January 2024

DENUNCIA DI NASCITA

La dichiarazione  può essere effettuata :

-          da uno dei genitori o da entrambi

-          dal medico o dall’ostetrica  o da altra persona che ha assistito al parto

-          da un procuratore speciale

 

 

Nel caso di genitori non uniti in matrimonio tra loro :

-  da entrambi i genitori congiuntamente (in tal caso  è attribuita sia la maternità che la paternità)

-  da un solo genitore che intende riconoscere il bambino ( in tal caso il secondo genitore non sarà nominato né indicato quale genitore del bambino)

 

Per rendere la dichiarazione di nascita occorre aver compiuto 16 anni salvo autorizzazione del giudice.

Modalità :

La dichiarazione può essere resa :

       -   entro tre giorni dalla nascita presso la direzione sanitaria dell’ospedale o casa di cura  dove è avvenuta la nascita

       -   entro dieci giorni dalla nascita presso il Comune in cui è avvenuta la nascita

       -   entro dieci giorni dalla nascita presso il Comune di residenza della madre, o, in caso di residenza diversa, presso il Comune scelto dai genitori (nel caso di comune di residenza del padre, l’atto di nascita sarà trasmesso al Comune di residenza della madre per la trascrizione e la successiva iscrizione del bambino in anagrafe).

Se la dichiarazione è resa oltre i dieci giorni dalla nascita , il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo.

Documentazione da presentare:

       -   Attestazione di nascita  rilasciata dal medico o dall’ostetrica che ha assistito al parto.

       -   Documento di identità in corso di validità

 

Attribuzione del Cognome e del Nome:

-    Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso  e può essere  costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiore a tre.

-    non è ammessa l’attribuzione dello stesso nome del padre, del fratello o sorella viventi, di cognomi come nome, di nomi ridicoli o vergognosi.

-    sono ammessi i nomi stranieri

-     al bambino è attribuito il cognome del padre, si può attribuire il cognome del padre o della madre o di entrambi i genitori congiuntamente.

Se entrambi i genitori sono stranieri, l’attribuzione del cognome  e del nome avviene su dichiarazione degli stessi genitori in base alla legge dello Stato di appartenenza dei genitori.        

 

Informazioni:
Ufficio Stato Civile - dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Tel. 0141 / 720512 - 720502


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