IMU - Imposta Municipale sugli Immobili

Last update 24 May 2023

IMU - Imposta Municipale sugli Immobili

Anno 2023

Deliberazione Consiglio Comunale n. 3  del 26/04/2023

Avviso Dichiarazione IMU

Scadenza 30 Giugno 2023

I soggetti passivi, ad eccezione degli enti non commerciali, devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.

Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui sopra, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012.

In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, della legge 160/2019 il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.

La dichiarazione va presentata solo quando le modifiche che determinano un diverso importo dell'imposta dovuta, sono relative a riduzioni d'imposta e nei casi in cui tali variazioni non sono immediatamente acquisibili da parte del comune attraverso la consultazione della banca dati catastale, come nelle ipotesi delle esenzioni previste in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Pertanto, i soggetti passivi, anche in quest’ultimo caso, dovranno presentare la dichiarazione, barrando la casella “Esenzione”.

In pratica, la dichiarazione IMU non deve essere presentata quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3 bis del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 463, concernente la disciplina del Modello Unico Informatico (MUI). Si tratta del modello tramite il quale i notai effettuano la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.

Viceversa, la dichiarazione IMU deve essere presentata, limitatamente agli immobili siti nel Comune:

Per gli immobili che godono di una riduzione dell'imposta (come nel caso dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, o dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli).

Le riduzioni vanno dichiarate sia quando si acquista che quando si perde il relativo diritto per gli immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI.

Quando il Comune non può acquisire dalla banca dati catastale le informazioni necessarie ai fini del pagamento dell'imposta come, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

  • l'immobile è stato oggetto di locazione finanziaria o di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
  • l'atto ha riguardato un'area fabbricabile, a meno che il valore in comune commercio dell'area alienata non sia mutato rispetto a quello dichiarato in precedenza;
  • il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa;
  • l'area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
  • l'immobile ha perso o acquisito il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'IMU;
  • l'immobile ha perso o acquisito la caratteristica della ruralità;
  • l'immobile è di interesse storico o artistico;
  • l'immobile è stato oggetto di vendita all'asta giudiziaria, nell'ambito di procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, ecc.

Per ulteriori istruzioni si rimanda alle casistiche predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

È disciplinata, nei casi previsti, la presentazione di dichiarazioni integrative per le situazioni in cui vengano applicate riduzioni od altre agevolazioni che incidano sulla base imponibile o sull'imposta e nelle ipotesi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3 bis del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 463, concernente la disciplina del Modello Unico Informatico, o non siano presenti nel modello di dichiarazione approvato annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Dichiarazione IMU – Enti non commerciali

Il Ministero delle finanze, ha diramato le Nuove specifiche tecniche vers. 1/2019, in vigore dal 15 luglio 2019 per le dichiarazioni IMU - ENC.

Gli enti non commerciali in possesso di immobili che formano oggetto di esenzione da IMU ai sensi dell’art. 1, comma 759, lettera g), legge n. 160/2019 sono tenuti a inviare, esclusivamente con modalità telematica, al Dipartimento delle finanze, la dichiarazione IMU - ENC.

Le dichiarazioni vanno presentate entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo dell’art. 1, comma 770 della legge n. 160/2019, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014.Il modello di dichiarazione IMU - ENC può essere inviato esclusivamente in via telematica. A tal fine è necessario utilizzare i canali Entratel o Fisconline messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.

Dal 6 Giugno 2019 è disponibile la nuova versione 3.1.0 del modulo di controllo delle dichiarazioni IMU per enti non commerciali.

La nuova Imu nella Legge di Bilancio 2020 - Prime indicazioni

I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE sugli IMMOBILI (D.L. 201/2011 convertito in L. 22 DICEMBRE 2011 N. 214  Art. 13)

Entro il 16 dicembre dovrà essere versato il saldo dell'IMU anno 2017. Le aliquote sono rimaste invariate rispetto al 2016.
E' possibile, analogamente, allo scorso anno, utilizzare il simulatore per il calcolo e la stampa del modello per il pagamento.
Deliberazione C.C. n. 6 del 30/03/2017

Novità IMU in merito alla concessione in comodato gratuito di immobili introdotta dalla legge di stabilità 2016 –

All’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole da: «, nonché l’unità immobiliare» fino a: «non superiore a 15.000 euro annui» sono soppresse;

b) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente:

« 0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 »

Il comma 10 interviene sull’art. 13 del dl 201 del 2011, in materia di IMU.

Con la lettera a) viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all’abitazione principale l’abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori), oggetto della norma successiva.

Con la lettera b) viene introdotta (lett. 0a) la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

- il comodante deve risiedere nello stesso Comune;

- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza. (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;

- il comodato deve essere registrato.

Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l’ordinaria

SOGGETTI PASSIVI
Sono i proprietari degli immobili soggetti all'imposta e i titolati dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato e anche se non vi hanno sede legale o amministrativa o non vi esercitano attività.

FABBRICATO
Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta, o che deve essere iscritta, nel catasto edilizio urbano cui sia attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale.

AREA FABBRICABILE
L'area fabbricabile è definita come quella utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione. Per le aree fabbricabili, la base imponibile è il valore di mercato al 1° gennaio di ogni anno.

ABITAZIONE PRINCIPALE
Per abitazione principale si intende l’immobile,iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Detrazione consentita euro 200/00.

PERTINENZA
E' possibile aggregarvi, al massimo, una pertinenza per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7.

FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI
La base imponibile è ridotta del 50%  per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

COMODATO USO GRATUITO 
Dal 2012 cessa l’assimilazione delle case date in uso gratuito che fino al 2011 sono state considerate assimilate all’abitazione principale.
“Si segnala l’abrogazione delle disposizioni dell’art. 59, lettere d) ed e) del decreto legislativo 446/97, che consentivano ai comuni di assimilare a essa le unità concesse in uso gratuito a parenti.

FABBRICATI RURALI
Medesima aliquota comune per i fabbricati rurali che diventano assoggettati all’imposta. Per le abitazioni rurali già iscritte nel catasto dei fabbricati, e quindi dotate di rendita catastale, si applicano le stesse regole previste per l'abitazione principale, la seconda casa o la casa affittata.

FABBRICATI RURALI SENZA RENDITA
Per le abitazioni rurali che al 18 giugno 2012 saranno ancora mappate nel catasto dei terreni, e quindi prive di una rendita catastale autonoma, la base imponibile sarà calcolata prendendo come riferimento la rendita di unità immobiliari simili. L'IMU sarà considerata a titolo di acconto e il conguaglio sarà fatto al momento dell'attribuzione della rendita catastale. L'abitazione dovrà essere iscritta al catasto fabbricati con l'attribuzione di rendita entro il 30 novembre 2012.

TERRENI

La base imponibile è determinata prendendo come riferimento il reddito dominicale maggiorato del 25% cui si applica il moltiplicatore 110 per quelli posseduti  da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti.  L’imposta è dovuta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
       a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
       b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
       c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000 »;

Per i terreni posseduti da altri soggetti la base imponibile è determinata prendendo come riferimento il reddito dominicale maggiorato del 25% cui si applica il moltiplicatore 135.

DICHIARAZIONI
La presentazione della dichiarazione IMU è richiesta quando si vuol far valere il diritto ad ottenere l’abitazione principale; viceversa ad escluderla. Il modello di dichiarazione IMU va utilizzato anche in tutti i casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta non siano acquisibili dal Comune tramite la consultazione della banca dati catastale. Esempio in presenza di più immobili in categoria C2, C6 e C7 è da comunicare quale è considerata pertinenza (oltre ai normali requisiti). Va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e vale anche per gli anni successivi.

VERSAMENTI

L’IMU è dovuta per ciascun anno solare, proporzionalmente ai mesi di possesso. La frazione superiore a 14 giorni vale come un mese intero. Il versamento dell’imposta è previsto in due soluzioni: acconto o unica soluzione. Per l'anno 2012 dal 1° al 18 giugno; saldo tra il 1° e il 17 dicembre.
Per l'abitazione principale  e per le relative pertinenze per l'anno 2012, l'imposta dovuta è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 18 giugno e il 17 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 18 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata
L’imposta municipale funzionerà come l’ICI si calcolerà sulle rendite catastali aggiornate del 5% e moltiplicate per determinati coefficienti, chiamati moltiplicatori. Su questa, poi, si applica l’aliquota d’imposta.
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Rimborsi
Nel caso di erroneo versamento di somme al Comune e/o allo Stato si rimanda alle istruzioni contenute nella risoluzione ministeriale n. 2/DF del 13/12/2012

Ricodifica dei codici tributo per il versamento dell’imposta comunale sugli immobili

Inoltre, con risoluzione n. 33/E del 21/05/2013 sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
- 3925 - Imposta Municipale Propria per immobili calssificati nel gruppo D-Stato
- 3930 - Imposta Municipale Propria per immobili calssificati nel gruppo D-Incremento Comune

RAVVEDIMENTO OPEROSO
In caso di ritardato pagamento nei successivi 30 giorni, si applica una sanzione del 3% dell’imposta dovuta, oltre gli interessi del 2,5% su base annua. Tuttavia in caso di pagamento nei primi 15 giorni successivi alla scadenza si applica una sanzione del 0,2% per ogni giorno di ritardo. Esempio: imposta dovuta € 10.000,00. La sanzione per ogni giorno di ritardo è di € 20,00. Pagando con 10 giorni di ritardo la sanzione è di € 200,00, in caso di ritardo di 14 giorni la sanzione è di € 280,00. Dal 15 a 30 giorni la sanzione è di € 300,00, ovviamente in tutti i casi oltre gli interessi. Per ritardi superiori a 30 giorni e fino ad un anno dalla scadenza quindi fino al 17 dicembre 2013 la sanzione è del 3,75%.
Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.
N.B. Nel caso il Comune accerti il mancato versamento prima dell’effettuazione del ravvedimento operoso la sanzione è del 30% dell’imposta non versata.

SEPARAZIONE O DIVORZIO DEI CONIUGI
Il comma 12-quinques dell'art. 4 del D.L. n. 16/2012 stabilisce che ai soli fini dell'applicazione dell'IMU l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. Pertanto l'assegnazione dell'ex casa coniugale fa sorgere in ogni caso un diritto di abitazione nei confronti del coniuge assegnatario della stessa e quindi riconosce la soggettività passiva in via esclusiva quindi solo all'ex coniuge in quanto soggetto passivo spettano le detrazioni previste per l'abitazione principale e le relative pertinenze, con la detrazione prevista per l'abitazione principale.

MODELLO PER LA DICHIARAZIONE
Sono stati resi disponibili sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il decreto ministeriale di approvazione del modello e delle istruzioni, il modello di dichiarazione e delle istruzioni per la relativa compilazione elaborati dal Dipartimento delle finanze. La dichiarazione per l'anno 2012 deve essere presentata entro il 4 febbraio 2013.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38/2012 che approva il regolamento

Per tutti i chiarimenti del caso si rinvia alla circolare n.3 del 18 maggio 2012 diramata dal Ministero dell'Economia.

DELIBERA IMU 2023
24-05-2023

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