TASI - Tassa Servizi Indivisibili
TASI - Tassa Servizi Indivisibili
Abolizione TASI a decorrere dal 1/1/2020
Il comma 14 art. 1 della legge di stabilità 2016 in particolare, la lettera a), con una modifica al comma 639, elimina la Tasi dagli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche “dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare”, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. “immobili di lusso”).
La TASI è stata introdotta dalla legge di stabilità 2014 ( L.147/2013). Sostituisce la tassa che si pagava nel 2013 unitamente alla tassa rifiuti e che veniva calcolata nella misura di Euro 0,30/mq della superficie imponibile.
Il 16 giugno 2017 scade il termine per il versamento della prima rata IMU e della TASI.
E’ importante però evidenziare due novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016.
La prima consiste nell’esclusione dalla Tasi dell’abitazione principale, ad eccezione di quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 sulle quali continua a rimanere l'IMU.
La seconda novità importante è rappresentata dal nuovo regime di esenzione IMU per i terreni agricoli: posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.lgs n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola.
E' possibile, analogamente, allo scorso anno, utilizzare il simulatore per il calcolo e la stampa del modello per il pagamento.
Chi deve pagare
La TASI è dovuta da chiunque possiede o detiene immobili, (esclusi i terreni) applicando al valore dell’immobile le aliquote stabilite dal Comune con deliberazione C.C. n. 6 del 30/03/2017.
Come si calcola:
La modalità è uguale a quella prevista per l’IMU. Ossia si parte dalla rendita catastale, si rivaluta del 5% e si applica il moltiplicatore previsto per l’IMU. Si ottiene in tal modo il valore cui si applicherà l’aliquota deliberata dal Comune.
Deliberazione C.C. n. 6 del 30/03/2017
QUANDO SI DEVE PAGARE:
La TASI si paga in autoliquidazione per mezzo del modello F24 entro il:
- 16 giugno 2017 1^ rata;
- 16 dicembre 2017 2^ rata
VERSAMENTO
Chi utilizza l'F24 deve compilare la sezione "Imu e altri tributi locali". I codici da utilizzare per il pagamento sono quattro in riferimento alle diverse categorie di immobili sottoposte alla Tasi. Non c'è differenza tra codici tributo da indicare da parte dei proprietari e degli inquilini.
Per pagare la Tasi i codici tributosono i seguenti:
¤ "3958" per l'abitazione principale e relative pertinenze
¤ "3961" per gli altri fabbricati
¤ "3959" per i fabbricati rurali ad uso strumentale
¤ "3960" per le aree edificabili
L'F24 offre la possibilità, di compensare la Tasi con eventuali crediti relativi a tributi erariali o contributi previdenziali e assicurativi. In tal caso ad esempio occorre compilare la sezione "Erario" se si vuol compensare con l'Irpef. La compensazione non è invece possibile nel caso in cui si vanta un credito per un tributo comunale. Com'è noto, infatti, in questa ipotesi il modello F24 non permette di evidenziare un credito relativo al rimborso di un tributo comunale da portare in compensazione.
Inoltre il diritto al rimborso deve essere preventivamente accertato dal comune e dunque non può essere portato un "auto-compensazione" all'interno dell'F24. Solo in caso di accoglimento dell'istanza, e se il regolamento comunale prevede la possibilità di effettuare la compensazione, allora il contribuente, diversamente da quanto previsto per i crediti erariali, verserà l'importo ancora dovuto al netto del credito vantato nei confronti del Comune che non dovrà essere pertanto evidenziato nell'F24.
Dal 1° Ottobre inoltre, i privati che versano importi superiori ai 1.000 euro, o che utilizzano crediti in compensazione, non potranno più portare il modello F24 cartaceo in banca o alla posta, ma saranno costretti a utilizzare il canale telematico. In altri termini, il versamento andrà fatto utilizzando il servizio di home banking di un conto corrente bancario o postale, o ricorrendo ai servizi telematici dell'agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel). Se il pagamento è pari o inferiore a mille euro, le persone fisiche non titolari di partita IVA che devono effettuare il pagamento senza operare alcuna compensazione, possono utilizzare il modello F24 cartaceo presso le banche, le poste.
COME SI PAGA.
Si allegano le risoluzioni ministeriali: