Modulistica commercio -Esercizi di somministrazione alimenti e bevande

Ultima modifica 13 giugno 2017

Per somministrazione si intende la vendita con il consumo sul posto di alimenti e bevande, con apposito servizio assistito nei locali dell’esercizio o in un’area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.

Gli esercizi di somministrazione sono costituti da un’unica tipologia: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande,  comprese quelle alcoliche di qualunque gradazione e hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell’attività di somministrazione.

Ai sensi delle disposizioni generali gli esercizi di somministrazione si distinguono in:

1)    Esercizi di tipologia 1 – bar tavola fredda con somministrazione di alimenti che richiedono una minima attività di manipolazione e riscaldamento (caffè, panini, toast, brioches surgelata e dorate ecc.)

2)    Esercizi di tipologia 2 – bar con somministrazione di prodotti di gastronomia preparati in esercizi autorizzati ed eventualmente riscaldati, piati semplici (macedonia, insalate, salumi, formaggi) kebab, hot dog, patatine fritte, crepes

3)    Esercizi di tipologia 3 – bar tavola calda e/o piccola ristorazione

4)    Esercizi di tipologia 4 – ristorazione tradizionale

Per l’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande al pubblico, è necessario (oltre alla maggiore età e all’assolvimento degli obblighi scolastici), essere in possesso dei re      quisiti morali e professionali.

I requisiti morali sono quelli previsti dall’art. 71 commi 1-2-3-4-5 del D.Lgs. n. 59/2010 come modificato dal D.Lgs. n. 147/2012 (inesistenza di condanne penali per reati ostativi all’attività), e devono essere posseduti dal titolare (se impresa individuale) o dal legale rappresentante e da altri soci (se trattasi di società), nonché dal delegato alla somministrazione.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o dal rappresentante legale, ovvero in alternativa da eventuale persona preposta all’attività di somministrazione.

I requisiti professionali sono quelli previsti dall’art. 5 della L.R. n. 38/2006, dall’art. 71 – comma 6 – del D.Lgs. n. 59/2010 come modificato dal D.Lgs. n. 147/2012 e successive circolari esplicative.

Ai sensi dell’art. 5 – comma 7 della L.R. 38/2006: “non è consentito allo stesso soggetto di agire contemporaneamente in qualità di titolare di ditta individuale, legale rappresentante di società in possesso del requisito professionale, di delegato per più esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”.

L’attività di somministrazione deve essere svolta nel rispetto delle norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico – sanitaria, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi, di inquinamento acustico e delle disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali (D.M. 564/92).

Prima dell’inizio dell’attività dovrà essere presentata, con firma digitale e tramite PEC, al Comune SUAP, la NIA o di variazione attività ai sensi dell’art. 6  Reg. CE n. 852/2004, come previsto dalla D.GR. 14/11/2012 n. 16-4910 e dalla D.D. 15/11/2012 n. 799.

Il Comune provvedere a trasmetterla all’ASL AT.

Modello

Modello SCIA_Somministrazione_alimenti e bevande

Modello dichiarazione di sorvegliabilità

Modello_SCIA_subingresso

Modello SCIA_cessazione

NIA_SANITARIA_REGISTRAZIONE_ATTIVITA_ALIMENTARI


Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot