Passaggio di proprietà e alienazione dei beni mobili

Ultima modifica 14 giugno 2017

PASSAGGIO DI PROPRIETA' E ALIENAZIONE DEI BENI MOBILI

In base a quanto stabilito dall’art. 7 della Legge 4 agosto 2006 n.248 il cittadino può rivolgersi al Comune per l’autentica di firma sul passaggio di proprietà di beni mobili (automobili, moto, barche, aeromobili, rimorchi), evitando ogni spesa notarile.

Pertanto il venditore, in possesso dei dati anagrafici  e codice fiscale del compratore, munito del certificato di proprietà del bene,  di documento di identità in corso di validità, e di una marca da Euro 16  può recarsi presso lo sportello dell’anagrafe.

(Restano di esclusiva competenza del notaio:atti di accettazione di eredità con beneficio di inventario; atti di cancellazione di ipoteca; atti di costituzione di diritto d’uso ed usufrutto; procure speciali a vendere)
 


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