Separazione e Divorzio

Ultima modifica 31 gennaio 2024

SEPARAZIONE E DIVORZIO

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEPARAZIONE PERSONALE, SCIOGLIMENTO  E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO.

(legge 10 novembre 2014 n. 162 di conversione del decreto legge n. 132/2014)

Responsabile del procedimento: Allosia Simonetta

Le nuove norme si applicano nelle ipotesi consensuali di separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, modifica delle condizioni  di separazione o divorzio.

E’ prevista la possibilità  di ricorrere a due nuove procedure :

A)     Davanti all’avvocato (almeno un avvocato per parte) “Convenzione di negoziazione assistita”

(articolo 6  legge 10/11/2014 n. 162)

La convenzione assistita può contenere patti di trasferimento patrimoniale tra i coniugi  e può essere stipulata anche in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave riconosciuto dalla legge 05/02/1992 n. 104 o economicamente non autosufficienti ;

Competente a ricevere la convenzione di negoziazione assistita ai fini della trascrizione è il Comune di celebrazione del matrimonio (civile o religioso) o di trascrizione in caso di matrimonio celebrato all’estero.

L’accordo di negoziazione assistita sarà trascritto nei registri di stato civile entro 30 giorni dal ricevimento e ne sarà data conferma agli avvocati.

B)     In Comune innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile “ Accordo di separazione consensuale, di

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio , modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”,

(articolo 12 legge 10/11/2014 n. 162)

Tale procedura è ammessa in assenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave riconosciuto dalla legge 05/02/1992 n. 104 o economicamente non autosufficienti e  a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimenti patrimoniale.

I coniugi possono avvalersi della presenza facoltativa di un avvocato.

L’accordo può essere sottoscritto presso il Comune di residenza dei coniugi, di celebrazione del matrimonio (civile o religioso) , di trascrizione in caso di matrimonio celebrato all’estero.

Procedimento :

- prenotazione di appuntamento tramite pec nizza.monferrato@cert.ruparpiemonte.it oppure al numero telefonico 0141 / 720512 - 720502.

                 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13  -  martedì e giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17)

                 per l’avvio del procedimento :

- il giorno fissato per l’appuntamento i coniugi muniti di documento di riconoscimento  in corso di validità , dovranno presentarsi  per la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione;

- in alternativa, nell’ipotesi che i coniugi siano residenti fuori regione,  la dichiarazione sostitutiva di certificazione debitamente compilata può essere trasmessa , unitamente alle fotocopie dei  documenti di riconoscimento dei coniugi al seguente indirizzo pec:nizza.monferrato@cert.ruparpiemonte.it. 

- l’ufficiale dello stato civile provvederà d’ufficio all’acquisizione dei documenti utili  al procedimento , in possesso della pubblica amministrazione  italiana; in tutti gli altri casi il cittadino dovrà produrre la documentazione necessaria  per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge.

- I coniugi dovranno ripresentarsi il giorno concordato davanti all’ufficiale dello stato civile  per la sottoscrizione dell’accordo. In tale occasione dovrà essere esibita la ricevuta relativa al versamento del diritto fisso  di euro 16.00 (determinato con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 15/01/2015)  

- Nel giorno fissato entrambi i coniugi sottoscriveranno l’accordo e saranno invitati a comparire innanzi all’ufficiale dello  stato civile non prima di ulteriori 30 giorni per la conferma dell’accordo.

- La conferma dell’accordo farà decorrere gli effetti della separazione, del divorzio , della modifica di condizioni di separazione o divorzio  dalla data della sottoscrizione dell’accordo .

- La mancata comparizione anche di un solo coniuge comporterà la mancata conferma  dell’accordo e quindi  la conclusione del procedimento  senza produrre effetto tra le parti. 

Dichiarazione_sostitutiva_atto_di_notorietà_per_cessazione_effetti_civili_o_scioglimento_del_matrimonio.pdf
20-10-2021

Allegato formato pdf

Dichiarazione_sostitutiva_atto_di_notorietà_per_separazione.pdf
20-10-2021

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